di MARIA PIA GALANTE – L’INTERVENTO. L’autrice dell’articolo, avvocato di Montedoro, spiega a La Voce del Nisseno la recente legge e le varie novità
Finalmente una legge che emancipa dai tempi lunghi della giustizia alcuni reati per aumentare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, e altri ne crea. Il codice rosso introduce, tra gli altri, il revenge-porn e importanti novità in tema di aggravanti e inasprimento delle sanzioni, ma anche di misure cautelari e di prevenzione.
È entrata in vigore il 9 agosto 2019 la Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, legge nota come “Codice Rosso”, con importanti e incisive modifiche sia in materia sostanziale che processuale.
La nuova legge fa registrare un’attenzione particolare verso alcune ipotesi delittuose, per le quali il procedimento deve avere un avvio rapidissimo, affinché la vittima riceva immediatamente una protezione, se necessario anche con l’applicazione di una misura cautelare o di prevenzione nei confronti del reo, e in ogni caso, con una sorta di trattamento prioritario rispetto ai tempi ordinari della giustizia.
La Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, deve riferire immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Il Pubblico Ministero entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, dovrà disporre l’audizione della persona offesa o di chi ha formalizzato la denuncia, al fine di assumere informazioni, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa.
Una novità si registra anche in termini di misure cautelari e di prevenzione; è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e, al fine di ottenere un più efficace rispetto della misura, è previsto l’uso di forme immediate di controllo con dispositivi elettronici.
Nel codice penale vengono inseriti quattro nuovo reati.
Il delitto di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso della persona interessata è previsto dall’ art. 612 ter. È il revenge-porn, punito con la reclusione da 1 a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
Il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso è previsto dall’art. 583 quinquies. Le pene sono elevatissime, il reato è sanzionato con la reclusione da otto a quattordici anni e, nel caso di morte della vittima, la pena è dell’ergastolo.
Il reato di costrizione o induzione al matrimonio è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia.
La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni.
Importanti novità in tema di sanzioni. Aumentano le sanzioni già previste dal codice penale per i reati di maltrattamenti in famiglia e contro conviventi. Lo stalking è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, la violenza sessuale è punita con la reclusione da sei a dodici anni, la violenza sessuale di gruppo con la reclusione da otto a quattordici anni.
Anche le aggravanti subiscono qualche modifica; in particolare, l’inasprimento riguarda le ipotesi di violenza sessuale a danno di minori, in tal caso è prevista una circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minori con l’aumento di pena sino ad un terzo quando si tratta di minori di anni quattordici, in cambio di denaro o altra utilità, anche se solo promessa. In tema di violenza sessuale si segnala altresì l’aumento del termine di proposizione della querela previsto dall’articolo 609 septies c.p., che passa da sei mesi ad un anno.
L’intervento del legislatore non ha mancato il riferimento alla funzione special preventiva della pena; difatti, nel rispetto dell’art. 27 della Costituzione, tanto l’art. 6 della legge 69 del 2019, in tema di concessione della sospensione condizionale della pena, quanto l’articolo 17, inerente l’articolo 13 bis della legge n. 354/75 sull’ordinamento penitenziario, rubricato “Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori”, prevedono infatti lo svolgimento di percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica dei condannati per i predetti reati.
Chiaramente le novità e le finalità del Codice Rosso toccano ambiti che inevitabilmente richiedono alle forze dell’ordine una formazione adeguata al nuovo assetto. È prevista la formazione obbligatoria del personale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di fornire le competenze specialistiche necessarie a fronteggiare questo tipo di emergenza.
MARIA PIA GALANTE
(Avvocato)