Leonardo Burgio, sindaco di Serradifalco eletto per la terza volta consecutiva (voto amministrativo del 24 e 25 maggio scorsi), non si dimette. Non intende gettare la spugna. Forte del consenso popolare e di una sentenza della Corte Costituzionale di febbraio, intende andare avanti. Su 4.536 aventi diritto, votarono un mese e mezzo addietro 2.925 cittadini. Pari al 65%.
Frattanto, il sindaco Burgio (commissario provinciale della Lega di Caltanissetta da circa due anni), 42 anni, ha nominato la sua giunta municipale: Basilio Martino (riconfermato vicesindaco), Angelo Falcone, Daria Pace e Maddalena Virgadauro. Esercita regolarmente le sue funzioni istituzionali. Si è insediato anche il Consiglio comunale martedì 9 giugno e ha giurato solennemente.
Tuttavia, la questione del terzo mandato consecutivo è ancora aperta. L’assessorato regionale alle Autonomie locali ha notificato, nei giorni scorsi, un perentorio ultimatum di una settimana. Chiede al sindaco Burgio di rassegnare le dimissioni. Contrariamente avvierà un procedimento di rimozione dalla carica. Per presunte “gravi e persistenti violazioni di legge”.
Leonardo Burgio, dal canto suo, presenterà invece una memoria difensiva. Ritiene infatti legittima l’elezione. E si richiama, per l’ennesima volta, alla sentenza dello scorso 19 febbraio della Corte Costituzionale. La numero 16.
I giudici costituzionali, con quella pronuncia, riferendosi a un caso della Valle d’Aosta, hanno dichiarato incostituzionale una disposizione di legge che limita il numero dei mandati consecutivi dei sindaci. È in contrasto, per i giudici, con gli articoli 3 e 51 della Costituzione.
“Pur riguardando un’altra Regione a Statuto Speciale, la decisione viene ritenuta da diversi osservatori giuridici suscettibile di riflessi anche sulla normativa siciliana, sebbene per quest’ultima sia considerata necessaria una specifica pronuncia della Consulta”, si legge in un testo.

In merito a questo caso, come si sa, c’è anche una segnalazione inviata dalla prefetta di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, all’assessorato regionale competente. Si sottolinea il probabile contrasto normativo relativamente alla candidatura di Leonardo Burgio che, tuttavia, è stata ammessa dalla commissione o sottocommissione elettorale.
Come appena anticipato, ci sarebbe al vaglio un riferimento normativo contenuto nella diffida dell’assessorato regionale competente a proposito dell’eventuale rimozione dalla carica di sindaco. Nello specifico, si tratta della legge 142 del 1990 (articolo 40). È stata recepita dalla Regione Siciliana e disciplina questa fattispecie. Presupporrebbe “gravi e persistenti violazioni di legge”.
Su questo punto viene richiamata anche una circolare del 2015 dello stesso assessorato regionale, “nella quale si precisa che la rimozione costituisce uno strumento eccezionale e che la gravità delle violazioni, la reiterazione della condotta e il pericolo per l’ordine pubblico rappresentano elementi imprescindibili per l’adozione del provvedimento”.
Tanti, se non addirittura tutti, chiedono: questi presupposti possono essere ravvisati nel caso di una legittima candidatura ammessa al voto dagli organi competenti? Sarebbe surreale, assurdo, persino iniquo.
Dopo la proclamazione degli eletti, ancora, non si è registrato nessun ricorso (può essere fatto nei trenta giorni successivi per contestare l’esito del voto). Adesso comunque sarà l’assessorato regionale competente ad esaminare la memoria difensiva ed emettere il suo verdetto.
MICHELE BRUCCHERI
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